Art. 4.
(Registri dei medici esperti nelle terapie e nelle medicine non convenzionali).

      1. Presso gli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri sono istituiti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i registri dei medici esperti nelle terapie e nelle medicine non convenzionali per ciascuno degli indirizzi di cui all'articolo 3.
      2. Possono iscriversi ai registri di cui al presente articolo i laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma in uno degli indirizzi di cui all'articolo 3, rilasciato dalle università o dagli istituti privati riconosciuti dal Ministero dell'università e della ricerca.

 

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      3. Agli iscritti ai registri di cui al presente articolo si applica l'articolo 622 del codice penale.
      4. I registri di cui al presente articolo sono soppressi decorsi sei anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.